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Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso - 2. Ravvedimento del ritardato od omesso versamento di imposte dirette

di Saverio Cinieri | 13 Luglio 2026
Il ravvedimento operoso - 2. Ravvedimento del ritardato od omesso versamento di imposte dirette

In linea generale, le violazioni che interessano gli obblighi di versamento (omesso, insufficiente o tardivo) possono essere così sintetizzate:
- tributi correttamente quantificati in sede di dichiarazione annuale, ma non versati entro le prescritte scadenze (ad esempio, modello Redditi liquidato e trasmesso correttamente, ma IRPEF a saldo non versata);
- tributi non versati entro le prescritte scadenze, senza che sia previsto un obbligo dichiarativo periodico (ad esempio, mancato versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR);
- tributi non correttamente quantificati in sede di dichiarazione annuale e non versati entro le prescritte scadenze (ad esempio, omessa indicazione di un reddito da cui risulta una maggiore IRPEF non versata).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo descrive le riduzioni delle sanzioni per ravvedimento in caso di omessi, insufficienti o tardivi versamenti di imposte dirette. Le riduzioni variano a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento e sono distinte tra violazioni commesse prima e dopo il 1° settembre 2024. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla commissione dell'errore, e così via con percentuali decrescenti per periodi più lunghi. Per le violazioni precedenti, le riduzioni seguono una scala simile ma con percentuali diverse. Le sanzioni base per omesso versamento sono del 25% (30% per violazioni ante 1/9/2024), ridotte alla metà per versamenti entro 90 giorni e ulteriormente ridotte a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni.