Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

Il liquidatore e ultimo amministratore della società avrebbe pagato debiti con privilegio inferiore a quelli tributari, riducendo i debiti di fornitori e banche, a discapito dei debiti tributari. La questione riguarda la conoscenza legale del tributo dovuto e la dimostrazione dell’effettuazione di pagamenti a danno dell'Erario.
L'avvenuta iscrizione dell'obbligazione tributaria è mera condizione per l'azione di responsabilità ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. L'azione deve estrinsecarsi in un atto di accertamento e riscossione ai sensi dello stesso articolo, secondo cui occorre che i presupposti della responsabilità vengano accertati dall'A.F. con atto motivato e che tale atto sia ricorribile; è in tale sede, pertanto, che la certezza del debito della società va acquisita nei confronti del liquidatore, il quale potrà ivi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass., SS.UU., sent. 27 novembre 2023, n. 32790). La responsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, ma solo l'esistenza di un debito tributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzione dell'attivo. Non è necessario notificare atti prodromici e il liquidatore deve contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione e pure l'esistenza del debito tributario.
L'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 (Cass. ord. 3 febbraio 2022, n. 3311; ord. 31 gennaio 2023, n. 2906; sent. 2 agosto 2024, n. 21851; sent. 19 luglio 2024, n. 20014) configura una responsabilità di natura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso il creditore, che l'art. 1218 c.c. pone in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normale diligenza di cui all'art. 1176 c.c., in base al quale valutare la responsabilità del liquidatore (Cass., SS.UU., n. 32790 del 2023 cit.). Per l'esercizio dell'azione di responsabilità del liquidatore, è sufficiente la sussistenza degli elementi obiettivi di presenza di attivo e distrazione dell'attivo dal pagamento delle imposte, ponendosi l'obbligazione fiscale quale mero presupposto; il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità è quello ordinario di prescrizione decennale (Cass. n. 21851 del 2024 cit.; Cass. sent. 5 agosto 2016, n. 16446).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il liquidatore è responsabile se paga debiti non tributari prima di quelli fiscali, anche senza notifica di accertamento. La responsabilità è civilistica e presuppone diligenza. Prescrizione decennale. (30 parole)