Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

L'Agenzia pone la questione se, in pendenza di fallimento, la cartella di pagamento per debiti tributari debba essere notificata al solo curatore o, nei termini decadenziali previsti dalla legge, anche al fallito.
Secondo un primo orientamento, la notifica della cartella di pagamento al solo curatore non sarebbe opponibile al contribuente fallito tornato in bonis, che potrebbe impugnare l'atto consequenziale ricevuto limitandosi a dedurre gli effetti caducatori, sull'atto impugnato, dell'omessa notifica a lui, nei termini di decadenza o prescrizione, dell'atto a monte notificato al solo curatore (Cass., Sez. T., ord. 22 aprile 2024, n. 10760; Cass., Sez. T., sent. 31 gennaio 2022, n. 2857).
In base a un secondo orientamento, ai fini del concorso fallimentare e nella procedura fallimentare, sarebbe necessario e sufficiente notificare la cartella al solo curatore, che per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nella procedura fallimentare è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio (Cass., Sez. 6-T., ord. 20 febbraio 2013, n. 4255 e n. 4257; Cass., Sez. T., sent. 30 luglio 2024, n. 21333). Tale orientamento ha dalla sua parte la considerazione che gli oneri procedimentali stabiliti a pena di decadenza o prescrizione in capo all'ente della riscossione possono essere stabiliti solo dalla legge e che l'art. 43 L.F. (così come l'art. 143 CCII) prevede che l'unico soggetto in grado di essere parte ai fini del concorso è il curatore.
Ciò non significa che il contribuente fallito non possa impugnare l'atto notificato al solo curatore per dedurne eventuali profili di illegittimità nel caso in cui il curatore non si sia attivato per farlo (SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287); nel caso in cui il curatore sia rimasto inerte, il fallito, sia in costanza di fallimento, sia una volta tornato in bonis, deve potere recuperare la tutela giurisdizionale contro l'atto notificato al solo curatore, impugnandolo, eventualmente unitamente all'atto consequenziale notificatogli, e facendone valere i vizi procedimentali e sostanziali, entro 60 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, anche mediata dalla notifica di un atto che necessariamente lo presupponga.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia discute se la cartella di pagamento debba essere notificata al solo curatore fallimentare o anche al fallito. Due orientamenti giurisprudenziali si contrappongono.