Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

Si deduce violazione del diritto di difesa, non avendo i giudici considerato che i contribuenti, a seguito del provvedimento del Presidente della Sezione relativo alle modalità di trattazione della causa tenuto conto della situazione emergenziale, avevano insistito per la discussione orale della causa.
La normativa emergenziale (art. 27 del D.L. n. 137/2020) autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l'udienza in presenza, lo svolgimento dell'udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all'interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di congegni di sostituzione (Cass. ord. 10 novembre 2021, n. 33175) dell'udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e in alternativa, la possibilità di decisione sulla base degli atti, (secondo comma), lasciandosi all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della trattazione scritta che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi equivalente all'udienza, atteso che le parti sono considerate presenti (Cass. ord. 11 maggio 2026, n. 13698).
La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ex art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. ord. 24 luglio 2018, n. 19579; Cass. sent. 16 febbraio 2010, n. 3559; Cass. sent. 11 maggio 2009, n. 10678; Cass. sent. 20 giugno 2007, n. 14380; sent. 26 ottobre 2005, n. 20852sent. 26 ottobre 2005, n. 20852; sent. 25 luglio 2001, n. 10099sent. 25 luglio 2001, n. 10099; sent. 17 aprile 2001, n. 5643; sent. 23 aprile 2001, n. 5986).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Violazione del diritto di difesa per mancata discussione orale. Normativa emergenziale prevede udienze da remoto o decisioni su atti, ma istanza di trattazione scritta è nulla.