Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

Una società sostiene che il giudice avrebbe omesso di rilevare, anche d'ufficio, l'irregolare costituzione dell'agente della riscossione nei giudizi di merito, per asserita mancata produzione della procura alle liti e per difetto di ius postulandi del difensore tecnico, con conseguente irregolare formazione del contraddittorio.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, normalmente ricavabile da pubblici registri; pertanto, la parte che intenda contestare in giudizio l'effettiva esistenza del potere esercitato dal soggetto che conferisce la procura ha l'onere di proporre una specifica e tempestiva eccezione in ordine all'effettiva esistenza del potere esercitato e all'impossibilità di verificare tale circostanza attraverso la consultazione di registri pubblici (Cass. ord. 27 aprile 2026, n. 11255).
Nella specie, la questione del potere di conferire la procura e della regolare costituzione dell'agente della riscossione è prospettata solo con memoria illustrativa del giudizio d’appello e non con l'atto introduttivo del gravame o, comunque, con il primo atto utile. Essa è, quindi, tardiva, poiché la contestazione del potere rappresentativo e dello ius postulandi deve essere sollevata immediatamente, con eccezione specifica.
Inoltre, non viene colta la distinzione tra regolare instaurazione del contraddittorio e regolarità della costituzione della parte resistente. Il rapporto processuale si instaura con la proposizione del ricorso nei confronti del soggetto indicato come destinatario dell'impugnazione dell'atto tributario. L'eventuale vizio della costituzione della parte resistente, ove pure sussistente, non incide automaticamente sulla valida instaurazione del giudizio, ma può riguardare soltanto l'efficacia dell'attività difensiva svolta da quella parte.
L'asserita irregolarità della procura alle liti o del potere rappresentativo del difensore tecnico dell'agente della riscossione non comporta, di per sé, l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società contesta l'omissione del giudice sulla irregolare costituzione dell'agente della riscossione. Tuttavia, la contestazione è tardiva e non influisce sulla validità del giudizio. (30 parole)