
Si contesta la qualifica di trasporto pubblico dell'attività, poiché si trattava di attività stagionale, prettamente turistica e di tipo complesso, consistente nell'organizzazione di escursioni con prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere; il trasporto di persone era meramente strumentale.
Il regime di esenzione IVA e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972, si applica anche ove siano effettuate solo prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza fornitura di ulteriori servizi, ex art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica e precisando il significato già attribuibile alla norma interpretata, ha efficacia retroattiva (Cass. sent. 14 dicembre 2023, n. 35054; ord. 17 luglio 2024, n. 19781).
Con l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, sia l'esenzione ex art. 10, primo comma, n. 14), cit., che le riduzioni delle aliquote, di cui alla Tabella A dello stesso decreto, si applicano anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano a oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 , nel senso che deve trattarsi comunque di servizi accessori. La finalità turistico-ricreativa non modifica la natura oggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che si configuri una prestazione complessa, in cui il servizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento, non aventi carattere accessorio, rispetto alle quali il trasporto è solo strumentale (Cass. ord. 7 maggio 2026, n. 13205).
Si è al cospetto di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (Cass. sent. 20 giugno 2022, n. 19792). Una prestazione è accessoria a una prestazione principale quando costituisce per la clientela non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Cass. ord. 20 dicembre 2021, n. 40725).

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