
Ai fini della sanzione per omessa compilazione del quadro RW, ossia omessa dichiarazione di attività finanziarie e investimenti detenuti all'estero, l’Agenzia non reputa rilevante che sul c/c detenuto all'estero sia stato trasferito il denaro proveniente dalla vendita di immobile in Italia e che il TFS sia stato ivi già tassato.
La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, sanzionata dal successivo art. 5, comma 5, risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva e sanziona, pertanto, una violazione di carattere sostanziale (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1311; Cass. 3 dicembre 2020, n. 27662; Cass. ord. 21 dicembre 2021, n. 40916).
La norma non ha lo scopo di accertare un eventuale debito d’imposta, ma di consentire il monitoraggio sulle movimentazioni finanziarie da e per l'estero, mediante l'obbligo di comunicare dati fondamentali, a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale, dal che l'irrilevanza della circostanza del pagamento delle imposte sul TFS o della provenienza di parte delle somme da una vendita effettuata in Italia.

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