
La lite concerne l'obbligo di computare nella base imponibile su cui calcolare la contribuzione a percentuale gli utili di s.r.l. in cui lavora un socio, iscritto alla Gestione separata in virtù dell’abitualità e prevalenza del lavoro aziendale, se la società ha deliberato di accantonarli, senza imputare redditi per trasparenza.
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una s.r.l. e sia perciò tenuto a iscriversi alla Gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Grava sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al lavoratore e, dunque, il sorgere dell'obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell'avvenuta percezione degli utili o dell'opzione della società per l'imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986. Gli utili accantonati a riserva vanno esclusi dalla base imponibile contributiva, in quanto estranei ai redditi dichiarati dall'obbligato ai fini IRPEF, in difetto di un'opzione della società per l'imputazione per trasparenza.
Condizione imprescindibile perché il reddito d'impresa dichiarato da una società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale, confluendo nella base imponibile contributiva, è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF. Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime dell’imputazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR. Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell'imputazione per trasparenza, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società. Non è corretto genericamente richiamare redditi in astratto conseguibili e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell'obbligo di denuncia.

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