Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

L’Agenzia sostiene la presenza di un atto pubblico plurimo, contenente ulteriori autonome disposizioni negoziali, consistenti in atti di rinuncia dei soci ai crediti verso la società con compensazione: l’enunciazione di compensazioni di crediti a saldo del debito sociale comporta imposta di registro proporzionale allo 0,50%.
Negli atti societari soggetti a imposta di registro ex art. 4, lett. a), della Tariffa, p. I, allegata al TUR, rientrano solo quelli espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, non rilevando la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso (Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).
Ciò vale anche per la compensazione del debito assunto dal socio verso la società per l'aumento di capitale sociale con il debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali o per le remissione del debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali a fronte dell'imputazione gratuita a capitale della corrispondente voce iscritta nel bilancio annuale.
Alla fattispecie in esame non è applicabile il più favorevole art. 4, lett. a), della Tariffa, p. I, allegata al TUR, esulando dall'ambito strettamente societario il negozio finalizzato a realizzare l'aumento del capitale sociale. Tale norma disciplina l'imposizione fiscale degli atti societari, quale genus rispetto alla species deliberazioni societarie, aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un'expressio voluntatis dell'organismo (Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).
Dunque, il soggetto interessato dal citato art. 4 è, pertanto, la società. Difatti, la norma elenca gli atti propri della società o degli enti diversi, che includono gli aumenti di capitali (disposti dall'assemblea straordinaria dei soci) mediante passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzo con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15585; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2023, n. 14432).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia riconosce un atto plurimo con rinunce dei soci a crediti, soggetto a imposta di registro. Non rientrano atti di singoli soci. La norma fiscale concerne solo atti assembleari societari (Cass., 2024).