Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

di Fabio Pace | 25 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 819

La questione è stabilire su chi gravi l'onere della prova in caso di cartella emessa in esito a controllo automatizzato per omesso versamento di importi indicati in una dichiarazione annuale che il contribuente neghi di avere presentato, negando, quindi, di avere dichiarato le imposte contestate come non versate.
In caso di controllo automatizzato conseguente a omesso versamento di somme indicate in dichiarazione, è quest'ultima a costituire il riferimento che attiva la pretesa impositiva, non in conseguenza di un accertamento dell'A.F., ma in base a dati dichiarati dal contribuente. L'esistenza della dichiarazione non può essere presunta solo per la liquidazione attuata con la diretta iscrizione a ruolo delle somme che si assumano dichiarate e non versate, a meno che non ricorrano le ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972). Se l'A.F. si limita a recepire i dati dichiarati, assumendo che non siano state versate le somme dichiarate, non si può prescindere dalla dichiarazione da cui sono tratti i dati a base della riscossione preannunciata dalla notifica della cartella. In caso di omessa dichiarazione, l'A.F. non può attivare - in assenza di versamento delle imposte - il procedimento di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (o ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ma deve emettere avviso di accertamento.
Se il contribuente, impugnando la cartella emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, contesta non il fatto che sia stata presentata una dichiarazione diversa da quella considerata in sede di controllo (ipotesi in cui l'onere di provare il fatto impeditivo spetta al contribuente; Cass. 22 aprile 2024, n. 10824), ma l'esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, l'onere della prova concernente l'effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo grava sull'A.F. (o sull'agente della riscossione), rilevando la stessa possibilità di procedere al controllo automatizzato e non potendo il contribuente dare la prova di un fatto negativo. Se, poi, il controllo non si fonda sulla dichiarazione, la circostanza deve essere oggetto di specifico rilievo da parte dell'ente procedente.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'onere della prova sull'esistenza di una dichiarazione contestata in caso di cartella per omesso versamento spetta all'A.F. se il contribuente nega l'avvenuta presentazione.