Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Ai fini della detassazione della superficie ove si producevano rifiuti di imballaggi terziari, si ritiene che per tali debbano intendersi tutte le confezioni funzionali a garantire il corretto trasporto e manipolazione (funzione) di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli (quantità).
Le superfici produttive di imballaggi terziari non erano state considerate a fini impositivi e nell'area di vendita del supermercato si producevano rifiuti di imballaggi secondari.
Rimane, allora, del tutto evidente che, sotto il velo della censura di violazione di legge, la ricorrente sollecita un riesame degli accertamenti in fatto riconducibili alla gravata sentenza, per di più sulla base di un presupposto (l'illegittima esclusione della produzione di rifiuti terziari nelle aree di vendita) che ha formato oggetto di specifico accertamento in ordine alla tipologia dei rifiuti (ivi) prodotti; riesame che, per l'appunto, non è consentito in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione che presuppone - piuttosto che la riproposizione di argomenti e deduzioni probatori - l'esposizione dei fatti specifici il cui esame sia stato omesso e la loro connotazione di decisività.
Lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass. 11 agosto 2004, n. 15517; Cass. 17 febbraio 1996, n. 1242).
E ad analoghi approdi interpretativi (Cass., 6 luglio 2022, n. 21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130) è, poi, pervenuta la Corte quanto alla TARI (art. 1, commi 641ss., della legge n. 147/2013), seppure connotandosi la relativa disciplina di una diversa determinazione della non imponibilità delle aree di produzione di rifiuti speciali, ove, dunque, rileva che detta produzione risulti in via continuativa e prevalente (art. 1, comma 649).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La detassazione riguarda gli imballaggi terziari, usati per trasporto e manipolazione. La Corte ha confermato che l'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali spetta al giudice di merito.