Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Una società sostiene la propria non assoggettabilità a sanzione amministrativa, tenuto conto della sua buona fede, che si presume, e più in generale della condotta conforme a legge serbata in concreto. Tale presunzione non è stata superata dall'Agenzia delle dogane, che ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede.
In tema di sanzioni per violazioni di norme doganali, ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, occorre che l'azione o l'omissione siano volontarie, ossia compiute con coscienza e volontà e colpevoli, ossia compiute con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione ex art. 3 della legge n. 689/1981, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n 14030).
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tale fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d'ufficio (Cass. ord. 19 maggio 2026, n. 14919; sent. 30 gennaio 2020, n. 2139; ord. 15 maggio 2019, n. 12901).
In materia di sanzioni doganali, la colpa, anche solo per mera negligenza e comunque presunta, è sufficiente per l'ascrizione soggettiva dell'illecito tributario all'autore, che, per esimersi da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il proprio difetto assoluto di colpa in ragione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari - previe, se del caso, opportune verifiche (pure sostanziali), ancorché nei limiti della ragionevolezza - per evitare di commettere, o comunque di incorrere nell'illecito (Cass. ord. 21 dicembre 2024, n. 33839).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società nega la sanzione amministrativa per buona fede e condotta conforme a legge. L'Agenzia delle Dogane non ha superato la presunzione di innocenza. La colpa, anche presunta, è sufficiente per l'illecito, ma il trasgressore può provare l'assenza assoluta di colpa.