Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Secondo una società, l'eccepita intervenuta caducazione ex lege del ruolo portato dalla cartella non era un rilievo inammissibile, trattandosi di fatto sopravvenuto alla notifica del ricorso di primo grado e rilevato tempestivamente nelle controdeduzioni in appello. L’istanza di annullamento non aveva avuto riscontro.
Con l'art. 1, commi 537-542, della legge n. 228/2012, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (direttiva Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010direttiva Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010), con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo (Cass. 5 novembre 2019, n. 28354).
La facoltà di presentare istanza di sospensione è finalizzata a ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Sono, tuttavia, idonee a tale scopo solo le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della legge n. 228/2012, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze, al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass. 23 aprile 2024, n. 10939).
Di conseguenza, non ogni e qualsivoglia istanza presentata evocando l'art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012, può determinare, nei casi previsti dal comma 540, l'annullamento delle partite, essendo necessario, per la produzione di tale effetto che ricorra una delle ipotesi tipizzate dal comma 538.
Nella specie, il giudice non ha verificato la ricorrenza di una delle ipotesi stabilite nella norma né la presenza di un'inerzia qualificata ai sensi dell'art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'eccezione di caducazione del ruolo è ammissibile se rilevata tempestivamente. L'annullamento della pretesa creditoria richiede un valido titolo esecutivo e solo per ipotesi tipizzate dalla legge. Il giudice non ha verificato tali condizioni. (30 parole)