
Si discute della validità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione, in assenza di consegna diretta dei pieghi ai destinatari: l'agente postale avrebbe dovuto inviare una seconda raccomandata informativa.
La notifica della cartella esattoriale, eseguita dal concessionario della riscossione con invio diretto di raccomandata A/R ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica o di ulteriori adempimenti quali la ricerca di consegnatari preferenzialmente abilitati o l'invio di una successiva raccomandata di avvenuta notifica, applicandosi le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (Cass. ord. 31 luglio 2024, n. 21570).
Nella specie, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta con la produzione della relata di notifica e/o avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. ord. 11 ottobre 2017, n. 23902): sussistevano, pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione dei contributi in favore della Cassa forense, il cui termine era, comunque, decennale, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012.

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