
Si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Corte riconosciuto il regime agevolativo IVA in relazione alle contestate prestazioni di trasporto di persone, senza accertare e motivare la loro sussumibilità nel campo applicativo della norma né specificare il regime agevolativo applicabile.
La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nella specie, la Corte, dopo avere illustrato la modifica normativa ex art. 36 del D.L. n. 50/2022 e avere richiamato la giurisprudenza di Cassazione in materia di esenzione IVA, si è limitata ad affermare che andava riconosciuta la spettanza del regime agevolativo e non ha spiegato se l'accoglimento dell'appello determinava il riconoscimento dell'esenzione o l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% (chiesta in via subordinata).
Le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice d’appello, che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno indicare quale regime agevolativo andava riconosciuto alle prestazioni oggetto di contestazione.
Poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall'interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 22232 del 2016 cit.).

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