Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Si contesta la statuizione di inammissibilità del ricorso di prime cure per fatti diversi da quelli nell’appello.
La tardività del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a meno che non si sia formato un giudicato interno esplicito.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento per nullità della sua notifica, senza affrontare espressamente la questione della tempestività del ricorso.
Non è configurabile un giudicato interno implicito laddove si tratti di questioni fondanti la struttura ed il funzionamento del processo, quali, fra le altre, le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass., SS.UU., sent. 29 agosto 2025, n. 24172; Cass. sent. 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. ord. 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., S.U., sent. 25 marzo 2021, n. 8501).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si contesta l'inammissibilità del ricorso per fatti diversi dall'appello. La tardività è rilevabile d'ufficio, salvo giudicato interno esplicito. Nel caso specifico, il giudice di primo grado non ha affrontato la tempestività del ricorso.