
Un Comune eccepisce insussistenza delle pretese e illegittima duplicazione del recupero IVA, avendo l'A.F. sommato importi riferibili a un unico credito d'imposta riportato in più annualità. Il giudice di merito non si sarebbe espresso sulla genesi del credito, ma solo sulla mancata presentazione della dichiarazione.
Il credito IVA maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa non può essere recuperato con cartella di pagamento, se non è stato né compensato né chiesto a rimborso (Cass. sent. 19 dicembre 2025, n. 33278). In assenza di utilizzo del credito, non si configura un debito esigibile nei confronti dell'Erario. La detrazione rappresenta attuazione diretta del principio di neutralità dell'IVA. Tale meccanismo si completa con la liquidazione periodica e con la dichiarazione annuale: l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA è previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 322/1998. L'omessa presentazione comporta rilevanti conseguenze sanzionatorie, ma non incide, di per sé, sull'esistenza sostanziale del credito eventualmente maturato.
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, se il contribuente dimostra in giudizio l'esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali. Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario, se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tale caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione, se è dimostrato in concreto, o non è controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., SS.UU., sent. 8 settembre 2016, n. 17757).

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