Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Una società di diritto lussemburghese, identificata in Italia ai fini IVA, ha chiesto il rimborso dell'IVA risultante da fatture emesse da fornitori italiani. L'Agenzia ha negato il rimborso, sostenendo che il richiedente era un soggetto passivo non residente, diverso da quello cui erano intestate le fatture.
Ai sensi degli artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, il soggetto non residente - UE o extra-UE - che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto UE o residente in Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità) o nominando un rappresentante fiscale residente in Italia (se soggetto UE o extra-UE), fermo restando che tale nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente (Cass., Sez. U, sent. 30 luglio 2021, n. 21970).
Il rimborso IVA ex art. 38-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 può essere chiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ex artt. 17, terzo comma, e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente o abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. sent. 30 gennaio 2023, n. 2746). L'identificazione diretta e la nomina di un rappresentante fiscale non hanno valenza costitutiva ai fini dell'esercizio di diritti e obblighi nascenti dalla disciplina unionale del tributo (Cass. ord. 18 luglio 2023, n. 20738).
Nella specie, il richiedente il rimborso è un unico soggetto giuridico ed economico, ancorché titolare di due partite IVA, una italiana e l'altra lussemburghese.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Società lussemburghese con partita IVA italiana richiede rimborso IVA. Agenzia nega, citando discordanza tra soggetto passivo e intestatario fatture. Cassazione chiarisce che identificazione diretta non è costitutiva per diritti IVA.