
Una banca lamenta l’illegittimità della sanzione per tardiva registrazione di atto ricognitivo, in quanto la norma non estende la responsabilità della violazione al soggetto che non ha preso parte alla stipula dell'atto.
Al momento dell'avveramento della condizione, viene riliquidata l'imposta dovuta sull'originario atto di apporto. Pertanto, sono tenuti a denunciare l'avveramento della condizione sospensiva, e poi tenuti al conseguente pagamento dell'imposta, in solido fra loro, tutti i soggetti che hanno stipulato l'originario atto condizionato. L'art. 19 del TUR, il quale disciplina la denuncia di eventi successivi alla registrazione, afferma che l'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. Inoltre, sono soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce (art. 57 del TUR).
Nella specie la banca è stata parte contraente dell'originario atto di conferimento immobiliare e come tale tenuta a curare la registrazione dell'atto relativo a evento successivo, di natura accessoria e riferibile all'originario conferimento e dunque, soggetto tenuto al pagamento della imposta riliquidata.

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