Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

L’Agenzia ritiene che la sanzione per omessa o tardiva registrazione non possa essere ricondotta nel novero delle sanzioni amministrative collegate al tributo ai fini dell'accesso alla definizione agevolata.
La controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 119/2018, poiché la cd. "definizione a zero" delle sanzioni amministrative è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, compresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppure tardivo (Cass., Sez. trib., 12 settembre 2022, n. 26757).
La norma è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 69, seconda parte, del TUR, e si conforma alla circolare emanata dall'Agenzia delle entrate il 1° aprile 2019, n. 6/E, in quanto la sanzione amministrativa per il tardivo versamento è collegata al tributo, come si evince anche dalla sua commisurazione alle modalità di versamento (per singola annualità o in unica soluzione) (Cass., Sez. trib., 18 gennaio 2024, n. 1981), alla luce del principio per cui la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l'irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del TUR, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del TUR, della facoltà del pagamento rateizzato dell'imposta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sanzione per omessa o tardiva registrazione non è definibile agevolatamente. La controversia per sanzioni su pagamenti tributari tardivi sì, se il tributo è stato estinto.