Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

di Fabio Pace | 18 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

Una società lamenta l'illegittimità dell'attività istruttoria a fondamento dell'avviso di accertamento, in quanto espletata con accessi, ispezioni e verifiche eseguiti in applicazione di norme che la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto incompatibili con le garanzie ex art. 8 CEDU.
Alla luce del quadro interpretativo interno e sovranazionale, con riferimento ai giudizi pendenti al momento delle pronunce della Corte EDU 6 febbraio 2025 e 8 gennaio 2026, la questione dell'illegittima acquisizione di dati e documenti in esito agli accessi ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 o alle indagini bancarie ex art. 32, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, e alla conseguente inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti, in contrasto con l'interpretazione delle norme richiamate in modo conforme all'art. 8 CEDU, impone una verifica in concreto e un accertamento in fatto su esistenza e contenuto delle autorizzazioni previste e non può essere rilevata d'ufficio né in sede di merito, né in sede di legittimità.
L'illegittima acquisizione dei dati ruota attorno all'esistenza e ai contenuti dell'autorizzazione (Cass. ord. 15 giugno 2026, n. 19956) e integra una questione che deve essere articolata fin dal ricorso introduttivo, sia perché involge un accertamento di fatto (sull'esistenza e i contenuti dell'autorizzazione), che deve essere svolto dal giudice di merito, sia per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'A.F.
Il contribuente non solo deve evocare, tra i motivi di ricorso, i vizi inerenti all'autorizzazione, ma deve anche allegare e indicare gli atti illegittimamente acquisiti dall'A.F., rispettivamente in sede di accesso o ispezione o di indagini bancarie, che hanno fondato la motivazione della pretesa nell'atto impositivo.
La questione dell’utilizzabilità degli atti acquisiti in sede di ispezioni, accessi o indagini bancarie (purché siano indicati gli oneri di allegazione e probatori in capo alla parte che ne invochi l'inutilizzabilità) rileva solo una volta risolta la questione della legittimità dell'acquisizione, anche sotto il profilo della tempestiva proposizione con il ricorso introduttivo.

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