
Si censura la debenza delle sanzioni, riconosciuta nonostante l’innalzamento, in corso di giudizio, del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti IVA, dolendosi della mancata applicazione del favor rei.
E’ sottoposta alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità o meno di ritenere che le modifiche legislative intervenute in corso di giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie, in applicazione del principio del favor rei. Essa riguarda, cioè, la rilevanza delle modifiche del plafond utilizzato ai fini della compensazione orizzontale tra crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte e contributi, ai fini della sanzionabilità dello sforamento dai limiti ex art. 34 della legge n. 388/2000. In particolare, se tali progressive elevazioni possano avere inciso sulla natura ed essenza della condotta tenuta, consentendo l’applicazione della disciplina dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997.
Primo orientamento: la violazione del limite equivale a mancato versamento, la cui sanzione, nei processi in corso e in ossequio al favor rei, deve tenere conto dell’innalzamento del limite di importo compensabile di crediti IVA, disposto dalla normativa successiva (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4806; 30 giugno 2021, n. 18367; 10 maggio 2022, nn. 14794 e 14795; 1° dicembre 2022, n. 35385; 2 dicembre 2024, n. 30818).
Secondo orientamento: l'innalzamento del limite comporta un’abolitio criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale a base della compensazione, ampliando la liceità della condotta, con applicazione direttamente della retroattività della novella (Cass. 13 dicembre 2023, n. 34868; 5 luglio 2024, n. 18377).
Terzo orientamento: lo "ius superveniens" non determina i presupposti per l'applicabilità del "favor rei", realizzando un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha abrogato la fattispecie incriminatrice, ma ha solo innalzato la soglia di tale tetto annuo, mantenendo il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria (Cass. 23 dicembre 2024, n. 33999; 13 dicembre 2023, n. 34868).

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