
Si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione di irregolarità, nonostante la presenza di incertezze rilevanti sui dati dichiarati. Ci si duole del fatto che gli avvisi bonari erano necessari e sono stati prodotti solo tardivamente in appello con riferimento solo a un anno.
Nella specie, ciò che si contesta sono situazioni nella diretta disponibilità dell'ente debitore (omesso/tardivo inoltro della dichiarazione IVA, omessi pagamenti delle ritenute), sicché non era necessario l'avviso bonario.
Infatti, ove il recupero fiscale derivi da mero mancato versamento di imposte dichiarate, l'eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, ex artt. 36-bis e 54-bis, rispettivamente, del D.P.R. n. 600/1973 e del D.P.R. n. 633/1972, costituisce mera irregolarità (Cass. sent. 6 luglio 2016, n. 13759) e non implica nullità della cartella. Tale conseguenza è dettata solo dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in relazione al cd. avviso bonario.
Peraltro, in tema di riscossione delle imposte, l'art. 6 , comma 5, cit., non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. ord. 21 novembre 2017, n. 27716).

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