Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

di Fabio Pace | 11 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

Si assume che, ravvisata la mancata notifica dell'avviso di accertamento, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile solo perché l'impugnazione è stata proposta nei confronti dell'agente della riscossione.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo nei cui confronti dirigere l'impugnazione di una cartella emessa dal concessionario, per motivi che attengono alla mancata notifica o all’invalidità degli atti impositivi presupposti, non determina l'inammissibilità della domanda, senza che tra i due soggetti sia configurabile litisconsorzio necessario, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che grava sul convenuto, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991; Cass. ord. 28 novembre 2012, n. 21220).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario se il giudizio è stato promosso nei confronti del concessionario, non rilevando la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare, ma solo l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass. ord. 21 giugno 2019, n. 16685; sent. 11 febbraio 2020, n. 3238; ord. 17 novembre 2020, n. 26092; ord. 18 febbraio 2020, n. 3955ord. 18 febbraio 2020, n. 3955; ord. 9 marzo 2021, n. 6422; ord. 16 giugno 2021, n. 16983; sent. 12 agosto 2021, n. 22756).
L'agente della riscossione non necessita di autorizzazione del giudice per chiamare in causa l'ente impositore creditore. Se il contribuente impugna una cartella emessa dal concessionario per motivi che non attengono a vizi della stessa, il ricorso va notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento (Cass. sent. 15 aprile 2011, n. 8613; Cass. sent. 4 aprile 2018, n. 8295; Cass. ord. 14 settembre 2020, n. 19074; Cass. ord. 12 maggio 2021, n. 12512).

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