Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

di Fabio Pace | 11 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

Si eccepisce indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, sebbene vittoriosa in base a documenti prodotti solo nel corso del giudizio, circostanza che avrebbe giustificato la compensazione. Si deduce l'erroneità, sia nell'an, che nel quantum, della nota spese depositata dall'Agenzia nel giudizio riunito.
In caso di riunione effettuata con sentenza, va liquidato un compenso unico, che può essere aumentato nella misura del 30% (Cass. ord. 15 febbraio 2026, n. 3350). Inoltre, è sufficiente che il giudice liquidi tra il minimo e il massimo tariffario, senza che l'esercizio di tale potere discrezionale sia assoggettabile al sindacato di legittimità, attenendo a parametri fissati dalla tabella (Cass. ord. 5 maggio 2022, n. 14198).
Considerato il valore della causa e che per l'attività defensionale espletata antecedentemente alla riunione la parte vittoriosa avrebbe avuto diritto al pagamento delle spese processuali per ciascuno dei due giudizi riuniti, ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, va escluso che il compenso unico, da ritenersi liquidato avuto riguardo all'importo complessivo richiesto con entrambe le notule, integri un’ultrapetizione, sia perché inferiore alla somma delle due note, sia perché, essendo comunque compreso tra il minimo e il massimo dello scaglione tra 52.000,01 e 260.000 euro relativo ai giudizi innanzi alle Corti tributarie di secondo grado, è irrilevante che una delle due notule riporti un importo inferiore a quello liquidato e che l'altra riporti una maggiorazione per un'attività non espletata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si contesta l'assegnazione delle spese di giudizio all'Agenzia, vittoriosa ma con documenti tardivi. La nota spese è errata sia nel merito che nell'importo. La liquidazione unica, entro i limiti tariffari, non costituisce ultrapetizione.