Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

di Fabio Pace | 11 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

Si denuncia che nell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate non vi sarebbe traccia della notificazione anche al concessionario della riscossione, indicato come parte del giudizio di primo grado.
L'obbligo di integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche in caso di litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.). In entrambi i casi, la mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. ord. 8 novembre 2017, n. 26433).
In caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferire, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale - il giudice d’appello, ex art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché, senza tale ordine, il gravame non è inammissibile, ma sono nulli - e il vizio è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione - il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (Cass. ord. 4 dicembre 2014, n. 25719).
Nella specie, si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario, poiché tra le questioni controverse vi è la legittimità della notifica delle cartelle e dell’intimazione di pagamento. Sebbene l'agente della riscossione non si fosse costituito in primo grado, esso era stato evocato quale destinatario delle domande relative alla validità della notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento; tali questioni, incidendo direttamente sull'attività dell'agente della riscossione e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti, necessitavano la sua evocazione in appello, trattandosi di causa inscindibile.

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