Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

di Fabio Pace | 11 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

Si discute se la conoscenza dell'atto impositivo conseguita aliunde dopo la scadenza del termine di decadenza per l’accertamento possa, in presenza di precedente notifica nulla o inesistente, fare decorrere il termine di impugnazione del provvedimento impositivo stesso.
L’effettiva conoscenza dell'atto impositivo, anche se acquisita aliunde (nella specie, con accesso ai documenti ex legge n. 241/1990) e in presenza di notifica nulla o inesistente, ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, è equiparabile alla notificazione; il ricorso proposto oltre 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza dell'atto è, dunque, inammissibile.
La conoscenza aliunde dell'atto impositivo, in tesi invalidamente notificato, è idonea a produrre effetti sananti sostanziali, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, solo se la conoscenza effettiva dell'atto è intervenuta prima dello scadere del termine di decadenza (Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26310). La decadenza dal potere impositivo non è tuttavia rilevabile d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto che deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente (Cass. ord. 3 ottobre 2018, n. 24074).
La notificazione non costituisce un requisito di esistenza e di perfezionamento dell'atto impositivo, né è requisito di validità o di legittimità dell'atto stesso ma mera condizione di efficacia (Cass., sent. 1° giugno 2026, n. 17183), sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'A.F., su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. sent. 24 aprile 2015, n. 8374; Cass. ord. 18 dicembre 2025, n. 33138; ord. 22 luglio 2025, n. 20690; ord. 13 luglio 2025, n. 19223; ord. 23 giugno 2025, n. 16810; ord. 19 maggio 2025, n. 13348; ord. 12 settembre 2024, n. 24518; ord. 4 giugno 2024, n. 15553; sent. 7 marzo 2023, n. 6862; ord. 9 febbraio 2022, n. 4167ord. 9 febbraio 2022, n. 4167; ord. 24 agosto 2018, n. 21071; ord. 25 gennaio 2018, n. 2203ord. 25 gennaio 2018, n. 2203).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La conoscenza dell'atto impositivo, anche se acquisita dopo la notifica, fa decorrere il termine di impugnazione. La decadenza non è rilevabile d'ufficio.