Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

di Fabio Pace | 11 Settembre 2026
Rassegna di giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 817

Un contribuente ha dedotto nella memoria conclusiva l'intervenuta decisione avente a oggetto l'annullamento della cartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irrigue delle annualità oggetto del giudizio, riguardante l'impugnazione degli avvisi di pagamento.
In ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, così separatamente impugnata, e l'avviso di pagamento, per effetto della sola impugnazione dell'atto tipico (nella specie, vertendosi di contributi consortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, appunto la cartella), cessa l'interesse all'impugnazione (facoltativa) dell'atto atipico quale l'invito o avviso di pagamento (Cass. 29 aprile 2025, n. 11303); pertanto, sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzio ricorrente, da instaurare necessariamente su tale questione ai sensi dell'art. 384, terzo comma, c.p.c., con assegnazione al P.G. e alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla stessa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, ma l'annullamento di questa rende superfluo contestare l'avviso di pagamento. Il contraddittorio è mancato, violando l'art. 384 c.p.c. (Cass., n. 11303/2025).