
Si ritiene che la Corte abbia erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.
La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice: occorre una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. Ove sullo stesso principio si sia già formato un giudicato, ancorché successivo alla sentenza impugnata, il ricorso per cassazione diventa improcedibile e la pronuncia di merito va cassata senza rinvio.
Il giudicato sulla stessa questione controversa, successivo alla sentenza impugnata, preclude l'esame del ricorso, che diventa perciò improcedibile. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Cassazione di verificare anche d’ufficio, in relazione alla causa sottoposta al suo esame, l’esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessa Corte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità, in applicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già deciso la stessa controversia. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e, nel caso in cui consegua a una sentenza della Cassazione, la cognizione di quest'ultima può avvenire pure mediante quell'attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (Cass. n. 13849 del 2020).

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