
Si discute della motivazione di un avviso di liquidazione, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna argomentazione giuridica volta a dimostrare il presupposto della propria pretesa.
Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente, se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016 del 2014).
La prova dei fatti a fondamento della pretesa tributaria non costituisce elemento costitutivo dell'avviso di accertamento, dovendo essere eventualmente fornita dall'A.F. in sede processuale, qualora, a seguito di impugnazione, sia necessario verificare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria; pertanto, l'A.F. non è tenuta a indicare nell'avviso le prove a sostegno dei fatti contestati né a riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto (Cass. ord. 27 febbraio 2026, n. 4502).
L'obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie (Cass. sent. 17 maggio 2017, n. 12251): mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale è esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una certa disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale e un contenuto specificamente regolato dalla legge. L'obbligo in questione sarà, quindi, adempiuto solo se la motivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, è tale - avuto riguardo al contenuto tipico e all'oggetto del singolo atto impositivo - da palesare le ragioni del provvedimento, evidenziando i momenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. ord. 4 febbraio 2026, n. 2295; Cass. sent. 16 dicembre 2005, n. 27758).

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