
Si censura la sentenza basata sulla mancata dimostrazione delle ragioni contrarie a quanto sostenuto dall'Ufficio, secondo cui, nell’accertamento sintetico da redditometro, la ricostruzione del reddito ha valore di presunzione relativa, con onere della prova contraria in capo al contribuente.
In linea generale, l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis, prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto in base alla valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; dall'altro (quinto comma), contempla le spese per incrementi patrimoniali, cioè sostenute per l'acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio.
Ai sensi del sesto comma dell'art. 38, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori) o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che tali ultimi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

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