Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 815

di Fabio Pace | 26 Agosto 2026
Rassegna di giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 815

L'Agenzia osserva che, in assenza di prova contraria - a carico del contribuente - gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti con redditi sottratti a imposizione (presunzione legale relativa). Contesta la natura di donazioni indirette attribuita a disponibilità finanziarie non dichiarate. 

Secondo la presunzione legale ex art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarati si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La Corte ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il contribuente avesse adempiuto all'onere di offrire prova contraria idonea a superare tale presunzione relativa.

Nella specie, i versamenti in esame costituiscono una donazione indiretta, che risulta dagli atti della voluntary disclosure e ciò è emerso anche nell'ambito del procedimento penale celebrato per il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, definito con sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste".

Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza che egli sia tenuto a esaminare analiticamente tutte le emergenze processuali o a confutare ogni argomentazione delle parti (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. ord. 30 novembre 2023, n. 33460; Cass. ord. 20 febbraio 2025, n. 4470).

L'esistenza delle donazioni indirette è stata desunta non dalla circostanza della mera cointestazione dei conti di deposito, ma dall'insieme degli elementi fattuali, all'esito dell'approfondito accertamento di fatto. Pertanto, anche la qualificazione del trasferimento come donazione indiretta è frutto di un apprezzamento del fatto, e la sussistenza dell'animus donandi è stata implicitamente desunta dal contesto fattuale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia presume che investimenti in paradisi fiscali siano costituiti da redditi non tassati, salvo prova contraria. La Corte ha accertato che i versamenti erano donazioni indirette, basandosi su elementi fattuali.