
Si discute se l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento sia adeguatamente assolto con il rinvio per relationem alle sottese cartelle esattoriali, mai notificate alla società beneficiaria della scissione.
L'avviso ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, redatto su modello approvato dall'A.F., il quale ha come contenuto esclusivo l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni. Esso non necessita, perciò, di particolare e analitica motivazione (Cass. ord. 25 febbraio 2026, n. 4312), essendo sufficiente che faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. ord. 4 luglio 2022, n. 21065; Cass. ord. 6 agosto 2024, n. 22246; Cass. ord. 1° aprile 2025, n. 8614). Ciò non è impedito dalla circostanza che le cartelle di pagamento presupposte non siano state notificate anche alla società beneficiaria della scissione, ma alla sola scissa, poiché la prima aveva la possibilità di acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della seconda, comprese le pendenze tributarie (Cass. sent. 21 giugno 2019, n. 16710; Cass. ord. 23 maggio 2022, n. 16561; Cass. ord. 10 giugno 2025, n. 15503 e n. 15504).

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