Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 813

di Fabio Pace | 31 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 31 luglio 2026, n. 813

Si ritiene che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione di altro giudizio, pendente in Cassazione, atteso che la pretesa tributaria era la stessa, ancorché rivolta alla società della quale il ricorrente era legale rappresentante pro tempore.
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, secondo comma, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata (Cass., Sez. T, sent. 25 marzo 2024, n. 7952).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Se due giudizi sono collegati, la sospensione della causa dipendente è obbligatoria solo se quella pregiudicante è ancora in primo grado. Altrimenti, il giudice può decidere di attendere o procedere diversamente (Cass., Sez. T, sent. 25 marzo 2024, n. 7952).