
Si deduce che i costi fatturati sono documentati da contratto e documentazione extracontabile e che la mera genericità della fattura non giustifica il disconoscimento della deducibilità e della detrazione, anche in ragione della ripartizione dell'onere della prova in giudizio.
Le fatture non evidenziano tutti i dati obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Le stesse, infatti, riportano solo le parole "lavorazioni" o "servizi", senza precisare la consistenza delle operazioni poste in essere. Irrilevante a tali fini è il riferimento alla sola contrattualistica depositata. Nella fattura devono essere indicate natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che vengono effettuati e che formano l'oggetto dell'operazione, così come previsto dal predetto art. 21, al fine di potere verificare nel caso dell'attività di controllo, l'oggetto della prestazione. La fattura va correttamente e scrupolosamente compilata, per verificarne l'inerenza (Cass. sent. 28 ottobre 2015, n. 21980; sent. 22 novembre 2017, n. 27777).
Nella specie, le fatture riportano una causale generica quale "lavorazioni" o "servizi", che impedisce di determinare gli importi fatturati. Il recupero dell'Ufficio è legittimo, tenuto conto che sia la documentazione di cantiere, caratterizzata per la sola movimentazione merci, sia quella riferita a un compenso forfetario posto in relazione al fatturato del committente, non risultano sufficienti a supportare le ragioni del contribuente.
I costi sostenuti dall'imprenditore sono deducibili se possiedono i requisiti di competenza, quanto al tempo, certezza, quanto all'esistenza, oggettiva determinabilità, quanto all'ammontare e inerenza all'attività d'impresa. Il contribuente ha l'onere di provare non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza, ma anche l'effettiva sussistenza dei costi e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto da cui possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, non bastando addurne l'avvenuta contabilizzazione (Cass. sent. 10 aprile 2015, n. 7214; Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30799; Cass. sent. 26 settembre 2018, n. 22940; Cass. ord. 26 luglio 2022, n. 23293; Cass. ord. 23 marzo 2025, n. 7718).

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