
Una banca sostiene che, in caso di finanziamento in forma di anticipazione su fatture, la presentazione delle fatture e la cessione dei crediti ivi risultanti sarebbero da valutare quali elementi caratterizzanti un'operazione creditizia naturalmente soggetta a IVA, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata a un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa a operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e assoggettamento dell'atto a imposta di registro in misura fissa.
Non integra apertura di credito il rapporto in cui l'operatività del fido dipenda dal compimento di altri atti o dal verificarsi di condizioni e operi nei limiti della specifica operazione collegata (Cass. n. 8662 del 1997).
Se il giudice del merito accerta che la cessione del credito è parte integrante dell'anticipazione e non negozio autonomo avente distinta causa di garanzia, l'operazione va ricondotta tra le prestazioni di servizi relative a operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, ed è esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), dello stesso decreto, che contempla le operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti. In tale prospettiva, la cessione del credito, in quanto inscindibilmente connessa all'anticipazione e funzionale alla realizzazione dell'operazione finanziaria, segue lo stesso regime.
Se le cessioni risultano parte di un'operazione finanziaria rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, ancorché esente, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro, sancito dall'art. 40 del TUR. In tale ipotesi, gli atti non possono essere assoggettati a imposta di registro proporzionale, ma solo in misura fissa. L'alternatività opera anche con riguardo alle operazioni esenti da IVA (Cass. n. 25267 del 2020).

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