
L'Agenzia reputa che, cessando l'attività di allevamento dei suini cui gli immobili erano destinati, viene meno la correlazione tra la funzione produttiva e l'attività svolta dalla società agricola; la strumentalità si valuta in base all'attività effettivamente svolta e la ruralità non spetta a immobili eccedenti il fabbisogno dell'azienda.
La verifica della ruralità cd. strumentale dell’unità immobiliare, di cui agli artt. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, e 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/1998, va operata tenendo conto delle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all'attività, accertando se da tali, concorrenti, elementi sia possibile accreditare la funzionalità dell'unità immobiliare all'attività agricola cui l'utilizzo del bene è asservito, precisando che non ogni mancato utilizzo per tale funzione esclude, di per sé, il carattere rurale del bene nella sua oggettiva accezione, ma solo quello indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità dell'unità immobiliare (Cass. sent. 12 ottobre 2016, n. 20516).
L'unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità dell'unità immobiliare all'attività agricola effettivamente praticata e, dunque, la sua ruralità, risiede, oltre al requisito ubicazionale del cespite (insistenza della costruzione su terreno agricolo quale parte del complesso aziendale), nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali del bene con l'effettiva attività produttiva del fondo cui è asservito.
L’Ufficio deve verificare che negli immobili vengano esercitate le suddette attività e ove le unità siano, sul piano oggettivo, considerate strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo, esse andranno censite nella categoria D/10 (Cass. ord. 18 aprile 2023, n. 10238; Cass. ord. 12 agosto 2022, n. 24739).
Non conta, ex se, l'entità della superficie del bene strumentale, ma rileva la sua correlazione funzionale all'esercizio dell'attività agricola in una delle varianti tipizzate dalla norma, nel senso che le caratteristiche funzionali e tipologiche devono essere tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale l'intero edificio è stato costruito (Cass. n. 10238 del 2023 cit.).

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