
Si eccepisce che i controlli automatici sono ammessi solo se la maggiore imposta risulti dalla dichiarazione, cioè in casi tassativi, in cui non rientrano fattispecie relative a questioni giuridiche e interpretative di norme.
L'A.F. può operare con procedure automatizzate un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758).
Con riferimento all'aliquota applicabile dall'Ufficio in difformità a quella applicata dal contribuente in dichiarazione, è legittima la procedura automatizzata; tale attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e non rileva l'inconsapevolezza dell'errore del dichiarante (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2412).
Il ricorso alla procedura automatizzata è legittimo in tali ipotesi, perché si tratta della modifica di un dato numerico, riconducibile a diversa aliquota, che trova fonte in una regola normativa, anche se poi sull’applicabilità e sulla tenuta di quella disciplina possano formularsi contestazioni dalle implicazioni giuridiche anche complesse (Cass. 10 giugno 2021, n. 16479; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31415).
L'A.F. può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria (Cass., Sez. 5, 28 marzo 2024, n. 8462).
E' possibile procedere al controllo automatizzato anche per correggere l'aliquota applicata dal contribuente, ma sempre a condizione che non vi sia una diversa valutazione nell'an o nel quantum del presupposto impositivo e che la correzione dell'aliquota derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche.

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