
Un contribuente sostiene che l'Agenzia, nonostante la comunicazione del PVC, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale prima di emettere un avviso di accertamento che si discostava dai rilievi della GdF, in base a notizie tratte dall'Anagrafe tributaria e dai documenti esibiti in risposta a invito dell’A.F.
Nella specie, è stata condotta un'attività ispettiva conclusasi con PVC regolarmente comunicato al contribuente, con attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ma l'avviso di accertamento è stato adottato anche in base a dati estratti dall'Anagrafe tributaria e a documenti esibiti in risposta a invito dell'A.F., tanto che il provvedimento conclusivo si discosta in parte dai rilievi formulati dagli organi ispettivi. Pertanto, il principio del contraddittorio non è rispettato dal termine dilatorio concesso al contribuente dopo la comunicazione del processo verbale della GdF, dovendosi applicare, quanto agli elementi dedotti da verifiche a tavolino, la giurisprudenza nazionale e UE in tema di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati.
L'A.F. comunica al contribuente lo schema di atto da adottare, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre. Inoltre, al contribuente è garantito l'accesso agli atti del fascicolo, di cui può estrarre copia. Infine, l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'A.F. ritiene di non accogliere.
Pertanto, nella specie, avendo l'A.F. adottato un avviso di accertamento che in parte si discostava dai risultati dell'attività ispettiva, utilizzando altri elementi desunti dalle informazioni in proprio possesso, il contraddittorio attivato con la comunicazione del verbale doveva ritenersi superato e si rendeva necessario attivarne uno ad hoc, che consentisse al contribuente di interloquire su tali dati. Né rileva l'eventuale inerzia del contribuente, non potendosi obliterare il contraddittorio in base al precedente contegno dell'interessato, trattandosi di garanzia che deve essere attivata per legge a prescindere dalle prospettive di successo o utilità.

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