
La CTR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per decadenza dei termini, perché, al contrario di quanto affermato in sentenza, il contribuente aveva tempestivamente depositato l'istanza di accertamento per adesione.
Nella difesa spiegata con l'atto difensivo il contribuente lamenta che il termine di impugnazione dell'atto impositivo non era affatto decorso al momento della notifica del ricorso, perché i 60 giorni, prescritti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, risultavano sospesi dalla tempestiva presentazione dell'istanza di adesione, disciplinata dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997.
In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza di definizione determina la sospensione, ex art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, del termine fissato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, così che la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione; in mancanza di tale prova da parte del ricorrente (che la alleghi nel ricorso introduttivo), il giudice di merito deve rilevarne d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità del ricorso (Cass. ord. 20 febbraio 2013, n. 4247).
Per rendere rilevante il procedimento di adesione, occorre che il ricorrente specifichi non solo di avere presentato l'istanza di adesione, attivando l'iter del procedimento stesso, con sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo, ma anche che specifichi in quale grado del processo e con quale atto processuale la documentazione attestante l'avvio del procedimento sia stata depositata in giudizio.

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