
La questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda il diritto all’esenzione ICI per l’abitazione principale, nel caso in cui parte della famiglia del contribuente dimori altrove.
Ai fini dell'esenzione ICI prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296/2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - si intende, a seguito della sent. 18 luglio 2025, n. 112 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare.
Ciò in forza della sentenza della Corte cost. n. 112 del 2025 cit., ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU per l’abitazione principale del contribuente.
Tuttavia, il presupposto della sussistenza effettiva del requisito della dimora abituale integra una condizione di fatto, in sé sempre suscettibile di verifica da parte degli enti comunali, che possono controllare la veridicità delle dichiarazioni con gli strumenti a loro disposizione, quali i sopralluoghi del personale municipale, la raccolta di informazioni, la verifica delle utenze.
La disciplina normativa, sul punto, fonda una presunzione a favore del contribuente poiché, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, l’abitazione principale di dimora abituale del contribuente corrisponde, fino a prova contraria, alla sua residenza anagrafica, sicché è onere dell’ente comunale superare la presunzione, mentre, in assenza del riscontro della residenza anagrafica, la dimostrazione incomberà sul contribuente che invochi il beneficio, il quale sarà tenuto a dimostrare che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale corrisponde alla sua dimora abituale.

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