
L'Agenzia ritiene che la tempestiva notifica dell'atto di contestazione abbia impedito la decadenza dell’A.F. dal potere sanzionatorio. Si dovevano considerare il raddoppio dei termini per la contestuale comunicazione della notizia di reato e l'interruzione del termine con la notifica dell'atto di contestazione.
In ipotesi di notifica tempestiva dell'atto di contestazione delle sanzioni, la presentazione di successive controdeduzioni da parte del contribuente proroga di un anno dalla loro presentazione, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 472/1997 ratione temporis applicabili, il termine di decadenza dell'A.F. per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.
L'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ratione temporis applicabile, prevede che l'atto di contestazione delle sanzioni ovvero l'atto di irrogazione debbano essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
L'art. 16, comma 7, del citato decreto, ratione temporis applicabile, prevede che, in caso di deduzioni del contribuente, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni stesse.

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