Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

L’Agenzia rileva che la notificazione diretta a mezzo posta si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
In tema di notifica della cartella di pagamento ex art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, se la notifica è eseguita con invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, applicandosi le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. La consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario comporta comunque il perfezionamento dell'invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare con la sola proposizione di querela di falso l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. 29 ottobre 2024, n. 27946 e n. 27925).
E’, dunque, errato ritenere, invece, dirimente per il perfezionamento della notifica ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, in ragione della consegna dell'atto a un soggetto diverso dal destinatario, l'invio di una comunicazione di avvenuta notifica, non necessaria, in tale ipotesi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica diretta via posta è valida con l'avviso di ricevimento, anche se firmato da persona diversa dal destinatario. Non serve una seconda raccomandata.