Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

Si eccepisce insufficiente motivazione della cartella di pagamento, priva dell'indicazione delle ragioni del disconoscimento dei crediti IVA e inidonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, va motivata circa i presupposti di fatto e diritto a base della pretesa (Cass. ord. 7 settembre 2025, n. 24715). Tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto sia per l'avviso di accertamento, che per la cartella di pagamento (artt. 12 e 25 del D.P.R. n. 602/1973), la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto va riscontrata alla luce delle sue finalità, ravvisabili nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e di delimitare le ragioni dell'Ufficio nel contenzioso (Cass. n. 26485 del 2008; sent. 14 dicembre 2005, n. 27653; n. 13094 del 2002; ord. 15 giugno 2021, n. 16853).
La cartella che chiede di pagare imposte dichiarate e non versate non necessita di specifica motivazione, non risultando applicabili né l'art. 3 della legge n. 241/1990 (che prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga) né l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione. Spetta, eventualmente, al contribuente allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti (Cass. ord. 20 ottobre 2011, n. 27140; sent. 18 febbraio 2011, n. 3948; sent. 16 settembre 2005, n. 18385; ord. 30 ottobre 2014, n. 23133ord. 30 ottobre 2014, n. 23133).
Quando si liquida l'imposta in base a dati forniti dal contribuente o rinvenibili in Anagrafe tributaria, il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, così che l'onere di motivazione è assolto dall'Ufficio con il mero richiamo alla dichiarazione stessa (Cass. sent. 23 maggio 2012, n. 8137; Cass. ord. 6 maggio 2011, n. 10033; Cass. sent. 18 dicembre 2009, n. 26671).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Cartella di pagamento senza motivazione insufficiente per difendersi. Tuttavia, se basata su dichiarazione, non serve motivazione specifica. Contribuente deve provare versamenti effettuati.