
Si eccepisce nullità del contratto d’opera per mancata iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili del soggetto che aveva svolto le prestazioni oggetto dell'incarico (elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci e dichiarazioni tributarie).
Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005, si configura l'illiceità sul piano penale, ai sensi dell'art. 348 c.p., nel caso di svolgimento dell'attività da parte del non iscritto all'albo, con conseguente nullità del contratto di prestazione d'opera (Cass. SS.UU. sent. 23 marzo 2012, n. 11545; Cass. pen. sent. 15 aprile 2019, n. 16366; ord. 27 dicembre 2018, n. 33464; sent. 27 giugno 2016, n. 26617sent. 27 giugno 2016, n. 26617).
In tema di esercizio della professione di esperto contabile, per applicare l'art. 2231 c.c. - che determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni fiscali e l’effettuazione dei relativi pagamenti integrano, vigente il D.Lgs. n. 139/2005, il reato di esercizio abusivo della professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare l'apparenza dell’iscrizione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2024, n. 3495; ord. 28 maggio 2021, n. 15004).
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ex artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, così che il professionista non iscritto all'albo né munito della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempre che la prestazione espletata rientri nelle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (Cass., Sez. 2, 11 giugno 2010, n. 14085; Sez. 2, 16 gennaio 2013, n. 953; Sez. 2, 28 maggio 2018, n. 13342).

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