Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

Si censura il mancato rilievo dell'improcedibilità dell'appello del Comune che, in sede di giudizio di rinvio, non aveva riassunto il processo né si era costituito nei termini, di fatto rinunciando all'impugnazione.
Il giudizio di rinvio costituisce una fase del precedente giudizio d’appello, che riprende il suo svolgimento per effetto della cassazione della sentenza ivi pronunciata (Cass. n. 8650 del 1991); l'atto di riassunzione è sufficiente a ricollocare le parti nella posizione assunta nel giudizio concluso con la sentenza annullata, così che la domanda originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass. n. 6828 del 1998).
L'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, in tema di giudizio di rinvio, contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina processuale civile (Cass. 11 novembre 2003, n. 16871; 1° ottobre 2003, n. 14616).
Dunque, il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass. n. 16871 del 2003 cit.); le parti, inoltre, conservano la stessa posizione processuale (Cass. ord. 11 aprile 2018, n. 8936).
In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a tale giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo a un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio (Cass. 17 gennaio 2020, n. 975).

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