Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

Si sostiene che l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 si applica espressamente anche alle operazioni non soggette a IVA e conserva, fuori dai casi di frode e abuso, il diritto alla detrazione, sicché è errata la tesi secondo cui la norma non sarebbe utilizzabile perché l'operazione sarebbe fuori campo IVA.
La fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione della relativa IVA né la maggiore IRAP dovuta, scaturente dall'esclusione della deduzione, quali componenti negativi, per le spese del personale (Cass., Sez. 5, ord. 24 luglio 2024, n. 20613). Ai fini del diritto alla detrazione IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dal cedente, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto UE come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un'evasione dell'imposta o da un abuso di diritto.
In caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, quest'ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: ciò equivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti in contratto ad opera dell'apparente appaltatore, a fronte, e però anche in ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti il pagamento del corrispettivo ad opera dell'apparente appaltante (Cass. sent. 7 dicembre 2018, n. 31720; Cass. sent. 6 agosto 2024, n. 22233).
L'inesistenza in sé della prestazione rende radicalmente privo di giustificazione l'esborso dell'apparente appaltante, che in difetto di certezza oltre che di inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA né, a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà non sostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione. Quindi, l'inesistenza giuridica del contratto di appalto (che cela invero una somministrazione di manodopera vietata) produce, sia quanto ai costi ai fini dell'imposizione diretta, sia quanto all'IVA, gli stessi effetti di indeducibilità e indetraibilità che si realizzano nei casi di frode.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 si applica anche a operazioni non soggette a IVA, salvo frode o abuso. La nullità contrattuale non preclude la detrazione IVA se non dimostrata evasione o abuso. La somministrazione irregolare, mascherata da appalto, rende inesistente la prestazione e ingiustificato l'esborso, impedendo detrazione IVA e deduzione fiscale (Cass., ord. n. 20613/2024).