
L'Agenzia ritiene errato escludere dalla nozione europea di impresa il reddito da lavoro autonomo dichiarato quale componente di consiglio di amministrazione di società e affermare il diritto al rimborso del titolare di reddito da lavoro autonomo, senza verificare la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis.
L'attività svolta dall'amministratore di società di capitali, quale componente del relativo CdA, se ricondotta a quella da lavoro autonomo, può considerarsi, all'esito di un accertamento in fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito, alla stregua dell'attività d'impresa - intesa nell'accezione UE quale entità che, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica consistente nell'offrire beni e servizi - ai fini della spettanza dei benefici ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002.
Con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990-1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, con il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, con il rimborso del 90% di quanto versato allo stesso titolo (Cass. sent. n. 20641 del 1° ottobre 2007).
L'attività esercitata dal lavoratore autonomo deve essere considerata alla stregua dell'attività d'impresa ai fini della materia agevolativa considerata (Cass. 11 novembre 2025, n. 29787). Se in linea generale anche il lavoratore autonomo non può beneficiare del regime di cui all'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, è possibile che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno, per esempio allorquando il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile.

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