Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

La questione riguarda la competenza a operare contestazioni nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF, in caso di ravvisata infedeltà nel rilascio del visto di conformità a seguito di controlli formali su modelli 730, con iscrizione a ruolo delle somme da richiedere al contribuente dichiarante.
La responsabilità - ex art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti degli stessi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati chiesti al contribuente, appartiene alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. sent. 30 aprile 2024, n. 11660; ord. 20 gennaio 2026, n. 1272; ord. 26 novembre 2025, n. 30992; ord. 8 novembre 2025, n. 29582; ord. 24 ottobre 2025, n. 28304 e n. 28298; ord. 17 luglio 2025, n. 19908; ord. 27 maggio 2024, n. 14745 e n. 14699; ord. 24 maggio 2024, n. 14578; sent. 2 maggio 2024, n. 11818n. 11799e n. 11790; ord. 2 maggio 2024, n. 11806).
La Corte territoriale ha ritenuto che la competenza dell'Ufficio sia individuata dall'art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, e che non sia applicabile l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, perché non era stato emesso un atto di formale contestazione e irrogazione delle specifiche sanzioni previste dal comma 1.
Nella specie, l'iscrizione a ruolo era di competenza della Direzione regionale e non della Direzione provinciale, così che si è in presenza di un vizio di legittimità che, tempestivamente dedotto in primo grado, comporta la nullità della cartella (Cass. ord. 12 luglio 2018, n. 18425; Cass. sent. 6 ottobre 2020, n. 21399).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La competenza per contestare l'infedeltà del visto di conformità su modelli 730 spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, non derogabile. Vizio di legittimità se attribuita a altro ufficio, con nullità della cartella.