Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

di Fabio Pace | 24 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 812

Un contribuente contesta il rigetto del proprio ricorso sul presupposto per cui la documentazione, prodotta solo nel corso del giudizio e non previamente inviata in sede di compilazione del questionario trasmesso all'Agenzia, sarebbe inutilizzabile.
In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), e opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) (Cass., Sez. 5, ord. 21 febbraio 2024, n. 4662; Cass., Sez. 5, ord. 7 ottobre 2024, n. 26133).
Nella specie, andava accertato se, con il questionario somministrato al contribuente, l'Agenzia abbia specificamente richiesto a lui i documenti prodotti solo in sede contenziosa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta il rigetto del ricorso per documenti prodotti solo in giudizio, non richiesti dall'Agenzia. La Cassazione chiarisce che il divieto di utilizzo di documenti non esibiti in sede amministrativa richiede una specifica richiesta degli accertatori.