
Un contribuente contesta il rigetto del proprio ricorso sul presupposto per cui la documentazione, prodotta solo nel corso del giudizio e non previamente inviata in sede di compilazione del questionario trasmesso all'Agenzia, sarebbe inutilizzabile.
In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), e opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) (Cass., Sez. 5, ord. 21 febbraio 2024, n. 4662; Cass., Sez. 5, ord. 7 ottobre 2024, n. 26133).
Nella specie, andava accertato se, con il questionario somministrato al contribuente, l'Agenzia abbia specificamente richiesto a lui i documenti prodotti solo in sede contenziosa.

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